30 dicembre 2020 – Avv. Claudia Piroddu
Nota a sentenza Cass. Pen., sez. I, sentenza del 29.05.2018, n. 39548
Con sentenza del 13.05.2011, il G.U.P. del Tribunale di Nuoro condannava M.S. (difeso dall’avv. Gian Franco Siuni) , R.L. (difeso dall’avv. Potito Flagella) e D.V. (difeso dall’Avv. Tullio Moni), per rapina aggravata, porto illecito di armi e tentato omicidio (i primi due alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione e il terzo ad anni sei di reclusione) nonché P.M. (difeso dall’avv. Pasquale Ramazzotti) alla pena di anni due e anni sei di reclusione per favoreggiamento, detenzione di arma comune e clandestina, detenzione di cartucce e ricettazione.
Gli imputati, a mezzo dei propri difensori, proponevano appello, in particolare, in merito al travisamento della prova circa la corretta individuazione degli autori del fatto.
La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado.
Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione sia il Tribunale di Nuoro prima, che la Corte d’Appello di Sassari poi, non forniscono risposta alle sollecitazioni dei difensori sollevate con i motivi d’appello, tanto che in molti punti la motivazione della sentenza risulta palesemente contraddittoria, oppure in altri punti non fornisce alcuna spiegazione, od ancora, in altri casi travisa il dato probatorio, per quanto riguarda le modalità di commissione della rapina e la descrizione dei rapinatori, l’individuazione dell’autovettura dei rapinatori, nonché l’individuazione della voce sentita in sottofondo, avvenuta esclusivamente per l’inflessione dialettale tipica di un certo paese (Orgosolo) e perché l’imputato che si vuole individuare sarebbe di quello stesso paese.
Quanto alle modalità di commissione della rapina, le due sentenze non danno spiegazione dei ruoli svolti dai diversi correi, né del numero di soggetti e delle caratteristiche fisiche di coloro che avrebbero partecipato alla rapina, tanto ciò è vero che gli appelli degli imputati M.S. e D.V. mettono in evidenza le discrasie emerse nelle dichiarazioni dei vari testimoni ed il Collegio territoriale sul punto non è riuscito a superare le argomentazioni difensive. Altro punto critico della motivazione della sentenza di appello risulta essere l’individuazione dell’autovettura utilizzata dai rapinatori, infatti, un teste oculare ha fornito un’accurata descrizione dell’automobile usata. Si tratta di una testimonianza di particolare affidabilità, in quanto il predetto teste lavorava presso un’autofficina ed era perciò esperto dei modelli dei veicoli.
La teste aveva riferito di aver visto una Volkswagen Golf, del tipo seconda serie, con targa di vecchio tipo, ossia con la sigla della provincia, seguita dalla numerazione.
I Giudici di merito avevano ritenuto che uno degli autori della rapina fosse proprio M.S., in quanto proprietario di un’autovettura di quel tipo, sennonché, come ha evidenziato la difesa nei motivi di appello, il ricorrente era proprietario di un’automobile Volkswagen Golf di terza serie e, pertanto, visibilmente differente da quella descritta dal teste, sia con riferimento al modello che alla targa, la quale nel caso dell’autovettura del M.S. era di nuovo tipo, con combinazione alfanumerica e priva dell’indicazione provinciale.
Pur a fronte di specifiche deduzioni difensive, la corte Corte territoriale aveva trascurato le suddette marcate differenze, attribuendole ad una errata percezione da parte del teste, senza mai affrontare il tema della specifica conoscenza tecnica di cui il teste era portatore.
Secondo la Corte di Cassazione, dinnanzi ad una motivazione simile, si è di fronte ad un vero e proprio travisamento della prova.
Infatti: <<Il travisamento della prova è ravvisabile ed efficace quando l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, correttamente dedotto: infatti il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso in Cassazione nel caso della cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018)>>.
Da ultimo, sussiste il travisamento della prova anche in ordine all’identificazione del ricorrente M.S., che sarebbe stato individuato a seguito di una telefonata intercorsa tra altri due soggetti, nel corso della quale, in sottofondo, si sentirebbe una voce maschile con inflessione dialettale orgolese.
Tale voce è stata attribuita a M.S., sul solo ed unico presupposto che costui risiederebbe ad Orgosolo.
Tuttavia, dall’esame della sentenza di primo grado e di Appello, emerge chiaramente che la Polizia Giudiziaria non avesse riconosciuto detta voce come la voce di M.S., ma che avesse riconosciuto soltanto l’inflessione dialettale orgolese e che da questo dato avesse poi tratto la deduzione della presenza di M.S.
Ancora una volta, quindi, la sentenza ha mostrato un travisamento della prova, dando per accertato un dato che era stato presentato solamente come verosimile.
Su tali presupposti la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.