Osservatorio di giurisprudenza penale del Tribunale di Oristano

Il travisamento della prova nel giudizio di merito

30 dicembre 2020 – Avv. Claudia Piroddu

Nota a sentenza Cass. Pen., sez. I, sentenza del 29.05.2018, n. 39548

Con sentenza del 13.05.2011, il G.U.P. del Tribunale di Nuoro condannava M.S. (difeso dall’avv. Gian Franco Siuni) , R.L. (difeso dall’avv. Potito Flagella) e D.V. (difeso dall’Avv. Tullio Moni), per rapina aggravata, porto illecito di armi e tentato omicidio (i primi due alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione e il terzo ad anni sei di reclusione) nonché P.M. (difeso dall’avv. Pasquale Ramazzotti) alla pena di anni due e anni sei di reclusione per favoreggiamento, detenzione di arma comune e clandestina, detenzione di cartucce e ricettazione.
Gli imputati, a mezzo dei propri difensori, proponevano appello, in particolare, in merito al travisamento della prova circa la corretta individuazione degli autori del fatto.
La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado.
Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione sia il Tribunale di Nuoro prima, che la Corte d’Appello di Sassari poi, non forniscono risposta alle sollecitazioni dei difensori sollevate con i motivi d’appello, tanto che in molti punti la motivazione della sentenza risulta palesemente contraddittoria, oppure in altri punti non fornisce alcuna spiegazione, od ancora, in altri casi travisa il dato probatorio, per quanto riguarda le modalità di commissione della rapina e la descrizione dei rapinatori, l’individuazione dell’autovettura dei rapinatori, nonché l’individuazione della voce sentita in sottofondo, avvenuta esclusivamente per l’inflessione dialettale tipica di un certo paese (Orgosolo) e perché l’imputato che si vuole individuare sarebbe di quello stesso paese.
Quanto alle modalità di commissione della rapina, le due sentenze non danno spiegazione dei ruoli svolti dai diversi correi, né del numero di soggetti e delle caratteristiche fisiche di coloro che avrebbero partecipato alla rapina, tanto ciò è vero che gli appelli degli imputati M.S. e D.V. mettono in evidenza le discrasie emerse nelle dichiarazioni dei vari testimoni ed il Collegio territoriale sul punto non è riuscito a superare le argomentazioni difensive. Altro punto critico della motivazione della sentenza di appello risulta essere l’individuazione dell’autovettura utilizzata dai rapinatori, infatti, un teste oculare ha fornito un’accurata descrizione dell’automobile usata. Si tratta di una testimonianza di particolare affidabilità, in quanto il predetto teste lavorava presso un’autofficina ed era perciò esperto dei modelli dei veicoli.
La teste aveva riferito di aver visto una Volkswagen Golf, del tipo seconda serie, con targa di vecchio tipo, ossia con la sigla della provincia, seguita dalla numerazione.
I Giudici di merito avevano ritenuto che uno degli autori della rapina fosse proprio M.S., in quanto proprietario di un’autovettura di quel tipo, sennonché, come ha evidenziato la difesa nei motivi di appello, il ricorrente era proprietario di un’automobile Volkswagen Golf di terza serie e, pertanto, visibilmente differente da quella descritta dal teste, sia con riferimento al modello che alla targa, la quale nel caso dell’autovettura del M.S. era di nuovo tipo, con combinazione alfanumerica e priva dell’indicazione provinciale.
Pur a fronte di specifiche deduzioni difensive, la corte Corte territoriale aveva trascurato le suddette marcate differenze, attribuendole ad una errata percezione da parte del teste, senza mai affrontare il tema della specifica conoscenza tecnica di cui il teste era portatore. 
Secondo la Corte di Cassazione, dinnanzi ad una motivazione simile, si è di fronte ad un vero e proprio travisamento della prova.
Infatti: <<Il travisamento della prova è ravvisabile ed efficace quando l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, correttamente dedotto: infatti il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso in Cassazione nel caso della cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018)>>.
Da ultimo, sussiste il travisamento della prova anche in ordine all’identificazione del ricorrente M.S., che sarebbe stato individuato a seguito di una telefonata intercorsa tra altri due soggetti, nel corso della quale, in sottofondo, si sentirebbe una voce maschile con inflessione dialettale orgolese.
Tale voce è stata attribuita a M.S., sul solo ed unico presupposto che costui risiederebbe ad Orgosolo.
Tuttavia, dall’esame della sentenza di primo grado e di Appello, emerge chiaramente che la Polizia Giudiziaria non avesse riconosciuto detta voce come la voce di M.S., ma che avesse riconosciuto soltanto l’inflessione dialettale orgolese e che da questo dato avesse poi tratto la deduzione della presenza di M.S.
Ancora una volta, quindi, la sentenza ha mostrato un travisamento della prova, dando per accertato un dato che era stato presentato solamente come verosimile.
Su tali presupposti la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

I poteri del sostituto processuale

29 dicembre 2020 – Avv. Gian Franco Siuni – Cassazione penale, sez. II, sentenza del 13.09.2017, n. 45297

La massima

𝙄𝙡 𝙨𝙤𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙣𝙨𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙞 𝙛𝙞𝙙𝙪𝙘𝙞𝙖, 𝙖 𝙘𝙪𝙞 𝙨𝙞𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙖 𝙧𝙞𝙡𝙖𝙨𝙘𝙞𝙖𝙩𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙪𝙧𝙖 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙧𝙞𝙘𝙝𝙞𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙞 𝙧𝙞𝙩𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙫𝙞 𝙨𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙘𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙛𝙖𝙘𝙤𝙡𝙩𝙖̀ 𝙙𝙞 𝙛𝙖𝙧𝙨𝙞 𝙨𝙤𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙞𝙧𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙛𝙞𝙘𝙞 𝙞𝙣𝙘𝙤𝙢𝙗𝙚𝙣𝙩𝙞, 𝙣𝙤𝙣 𝙚̀ 𝙡𝙚𝙜𝙞𝙩𝙩𝙞𝙢𝙖𝙩𝙤 𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙪𝙡𝙖𝙧𝙚 𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙞 𝙜𝙞𝙪𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙖𝙗𝙗𝙧𝙚𝙫𝙞𝙖𝙩𝙤 𝙚 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙤𝙧𝙖 𝙘𝙞𝙤̀, 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙦𝙪𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙘𝙞𝙖, 𝙨𝙞 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖 𝙡𝙖 𝙣𝙪𝙡𝙡𝙞𝙩𝙖̀ 𝙙𝙚𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚, 𝙨𝙚 𝙥𝙪𝙧𝙚 𝙖𝙨𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩𝙖, 𝙚̀ 𝙙𝙞 𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙚 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡𝙚 𝙚 𝙙𝙚𝙫𝙚, 𝙦𝙪𝙞𝙣𝙙𝙞, 𝙚𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙚𝙘𝙘𝙚𝙥𝙞𝙩𝙖 𝙣𝙚𝙞 𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙞 𝙙𝙞 𝙖𝙥𝙥𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙤, 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙦𝙪𝙚, 𝙚𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙧𝙞𝙡𝙚𝙫𝙖𝙩𝙖, 𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚 𝙙𝙞 𝙪𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙤, 𝙣𝙚𝙡 𝙘𝙤𝙧𝙨𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙜𝙞𝙪𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤 𝙜𝙧𝙖𝙙𝙤.

Il commento

Come è noto, il difensore di fiducia, in virtù dei poteri conferitigli dall’art. 102 c.p.p., può nominare un proprio sostituto processuale, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Tuttavia, il sostituto non può compiere gli atti che richiedono il rilascio di apposita procura speciale da parte dell’assistito, come, ad esempio, la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, a meno che nella procura speciale sia indicata espressamente la facoltà del difensore di fiducia di farsi sostituire per tali specifici incombenti. 
In tal caso, nella procura speciale vi dovrà essere inserita la formula che, ad esempio, l'Avvocato Siuni: <<può nominare sostituti processuali, anche per chiedere l'applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), il giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), il giudizio immediato (art. 453 c.p.p.), fare opposizione al decreto di giudizio immediato con possibilità di richiedere eventuale rito alternativi (art. 458 c.p.p.), la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 168 bis c.p.)>>.
Qualora il sostituto, in assenza di dicitura espressa che lo autorizzi a chiedere riti alternativi in sostituzione del difensore, avanzi ugualmente istanza di riti alternativi, si determina la nullità del procedimento, che, seppure assoluta, è di ordine generale e deve essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata anche d’ufficio nel corso del giudizio di secondo grado.
In tal caso, infatti, l’imputato resterebbe estraneo alla scelta posta in essere dal sostituto processuale del difensore.
Lo stesso principio si applica anche nell’ipotesi in cui l’assistito sia il soggetto danneggiato dal reato che intenda esercitare l’azione civile nel corso del giudizio penale, mediante la costituzione di parte civile.
Nella specie, il sostituto processuale del difensore, al quale il danneggiato abbia rilasciato la procura speciale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia espressamente conferita nella procura oppure che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, poiché, in questo caso, è da ritenersi che la costituzione di parte civile sia effettuata personalmente dallo stesso danneggiato (si veda Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza del 21.12.2017, n. 12213: “Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente”).
Ad ogni modo, l’attività svolta dal sostituto processuale non deve preoccupare l’assistito sotto il profilo economico, in quanto non si tratta della nomina di un secondo difensore di fiducia, posto che il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi anche in relazione all’attività difensiva svolta dal sostituto dallo stesso nominato, anche nel caso di gratuito patrocinio, in quanto, come detto, la nomina di un sostituto non equivale alla nomina di un secondo difensore (si veda, Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza del 30.06.2004, n. 30433).

Nullità ex art. 178

28 dicembre 2020 – Avv. Claudia Piroddu - 

Nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p. dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il mancato deposito nella segreteria de lP.M. dei CD contenenti le intercettazioni.

Nota a Tribunale di Oristano, sez. unica penale, Ordinanza del 6.11.2018

A seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p., il difensore dell’imputato G. S. presentava nella Cancelleria del P.M. richiesta per ottenere il rilascio di copia integrale di tutti i supporti digitali contenenti le registrazioni delle intercettazioni telefoniche.

Il P.M. titolare dell’indagine, con provvedimento del 14.06.2016, rigettava la richiesta di rilascio delle copie, in ossequio al disposto dell’art. 268, co. 8, c.p.p., sul presupposto che: <<il sistema, quindi, non prevede alcun diritto di ottenere una generalizzata copia di tutte le intercettazioni: basti considerare che, altrimenti, sarebbe vanificata la disposizione che impone al G.I.P. di escludere d’ufficio quelle di cui è vietata l’utilizzazione, nonché elusi i provvedimenti del Garante della Privacy volti ad evitare la cognizione accidentale delle conversazioni non rilevanti>>.

A tale provvedimento, il difensore del G. S., avv. Gian Franco Siuni, in data 8.07.2016, proponeva al Giudice per le Indagini Preliminari l’eccezione di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per violazione del diritto di difesa, conseguente al mancato rilascio delle copie relative agli atti di indagine.

In particolare, il difensore argomentava:

- Che il diniego da parte del P.M. di autorizzare la difesa ad avere copia integrale di tutti i supporti digitali contenenti le registrazioni delle intercettazioni telefoniche viola palesemente il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 che recita: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;

- Che l’art. 415 bis c.p.p. pone l’obbligo al P.M. di depositare nella segreteria tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, con la conseguente facoltà dell’indagato e del suo difensore di prendere visione e di estrarre copia di tutto il compendio probatorio;

- Che il deposito degli atti delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e la facoltà per il difensore di prenderne visione e di estrarne copia costituiscono il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nel comma 3 della medesima disposizione, in particolare la facoltà di chiedere nuove indagini (Cass. Pen., sez. III, del 17.02.2005 n. 13713).

Sulla base di tali argomentazioni, nel corso dell’Udienza Preliminare del 19.06.2017, il difensore eccepiva la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del conseguente decreto che dispone il giudizio, ex art. 178, lett. c), c.p.p..

In tale sede, il Giudice dell’Udienza Preliminare rigettava l’eccezione proposta, in quanto pur ribadendo che alla chiusura delle indagini preliminari il P.M. abbia l’obbligo di mettere a disposizione delle parti tutta la documentazione relativa dando la facoltà all’indagato e al suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia o promuovendo la c.d. udienza stralcio, ex art. 268 c.p.p. che consente alle parti, se richiesta prima o contestualmente all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., di ottenere la trascrizione delle intercettazioni ritenute rilevanti, il difensore aveva <<omesso di rappresentare quale concreto pregiudizio avrebbe subito a cagione della mancata generica acquisizione di copia di tutte le intercettazioni, anche perché è stato comunque garantito l’accesso agli atti e l’ascolto delle conversazioni depositate>>.

L’eccezione di nullità in oggetto è stata tempestivamente riproposta dall’avv. Siuni dinnanzi al Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, che con Ordinanza del 6.11.2018, accoglieva l’eccezione proposta e disponeva la restituzione degli atti al P.M. affinché procedesse nuovamente, dopo aver promosso l’incidente ex art. 268 c.p.p. -che nel caso in esame non ebbe luogo-, alla notificazione alle parti dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

In particolare, il Collegio precisava che: <<a fronte dell’istanza della difesa di ottenere copia delle intercettazioni, il Pubblico Ministero che abbia omesso la selezione delle intercettazioni rilevanti ai sensi dell’art. 268 c.p.p. ha due alternative: qualora ritenga insussistenti esigenze di tutela dei terzi, egli è tenuto ad accogliere senza riserve l’istanza difensiva; qualora, invece, si ponga la necessità di contemperare il diritto della difesa con quello dei terzi alla riservatezza, deve in prima persona attivarsi –in quanto unico soggetto ad avere reale ed effettiva contezza del contenuto delle intercettazioni- per promuovere il subprocedimento incidentale di selezione delle intercettazioni rilevanti e di stralcio delle altre. Solo così può essere garantito l’equo bilanciamento tra i contrapposti e confliggenti diritti dell’indagato e dei terzi. Il rigetto dell’istanza ostensiva da parte del Pubblico Ministero che non abbia promosso il subprocedimento di cui all’art. 268 c.p.p. determina, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una violazione del diritto di difesa che si traduce nella nullità –di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto incidente sul diritto di intervento e partecipazione dell’indagato- dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Da tale vizio discende, inoltre, ai sensi dell’art. 185 c.p.p. la nullità derivata della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio>>.

 

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